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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 4 - Lug - Ago 2021

    Soccidario esercente l’attività di allevatore anche in proprio. Indebita detrazione dell’IVA sugli acquisti

    La soccida, come noto, è un contratto associativo finalizzato all’allevamento e allo sfruttamento del bestiame in cui entrambi i contraenti (soccidante e soccidario) si assumono i rischi dell’allevamento in proporzione alle quote stabilite (art. 2170 c.c.). Fra l’altro, è l’unico contratto associativo rimasto in vita dopo l’abolizione della mezzadria e della colonìa ad opera dell’art. 45 della legge n. 203/1982, recante norme sui contratti agrari.

    In tal senso, la Cassazione ha affermato che «costituisce un contratto agrario associativo, e non un contratto di società, per cui, al momento dello scioglimento del rapporto, il soccidario può vantare solo i diritti (previsti dagli artt. 2183 e 2184 c.c.) agli accrescimenti, ai prodotti e agli utili, secondo quanto stabilito dalla convenzione, dalle norme o dagli usi (…)».

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    Luigi Cenicola